Accordo tra Miur e sindacati, lo scorso 28 giugno, in merito a un’intesa sul CCNI relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2018/19.
Ci sono delle novità nel Contratto, rispetto a quello dello scorso anno. In particolare per quel che concerne le assegnazioni provvisorie. Nello specifico si tratta di decisioni che hanno portato ad aver:
eliminato il requisito della convivenza per poter richiedere il ricongiungimento al genitore;
eliminato l’obbligo di dover esprimere tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di poter esprimere scuole di altri comuni;
reintrodotta la possibilità di ricongiungersi ai parenti e agli affini purché conviventi;
rese più chiare alcune modalità che riguardano la valutazione dell’ordine delle preferenze e il trattamento dei docenti titolari su posto di sostegno che richiedono l’assegnazione interprovinciale
introdotta la possibilità di chiedere assegnazione su sostegno senza titolo.
Contestualmente alle novità, cambiano i motivi per cui chiedere l’assegnazione provvisoria. In particolare emerge che adesso la stessa può essere richiesta per:
ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
ricongiungimento al genitore.
I punti principali del CCNI per quel che riguarda le assegnazioni provvisorie sono:
condizioni per chiedere l’assegnazione;
assegnazione provinciale;
assegnazione interprovinciale;
eliminazione blocco triennale;
numero province e scuole esprimibili;
precedenze;
assegnazione provvisorie su posto di sostegno: con e senza titolo;
ordine di valutazione delle domande;
assegnazione su spezzoni e part-time;
casi in cui non si può chiedere assegnazione provvisoria;
ordine delle preferenze.