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Concorso a cattedra: come valutare punteggio nel caso di prova scritta e pratica

Arriva una nuova soddisfacente vittoria sull’accesso al concorso a cattedre bandito dal MIUR nel 2012. Il Consiglio di Stato conferma l’illegittimità del DDG n. 82/2012 e che non era possibile scorporare il punteggio delle prove scritte dalla successiva prova pratica o di laboratorio prevista per alcune classi di concorso ed escludere quei candidati che non avevano conseguito un punteggio di almeno 21/30 nelle prove scritte senza prima far loro sostenere anche la prova di laboratorio.

La nuova sentenza si aggiunge alle tante che gli avvocati avevano ottenuto in materia riformando il precedente orientamento sfavorevole del TAR Lazio e chiarendo ancora una volta che il Ministero dell’Istruzione aveva compiuto un vero e proprio illecito escludendo alcuni candidati al termine delle prove scritte per non aver raggiunto la soglia minima pari a 21/30 e non consentendo loro neanche di partecipare all’ultima prova pratica o laboratoriale prevista per alcune classi di concorso prima delle prove orali.

I legali, infatti, hanno dimostrato con piena ragione che, nel rispetto di quanto statuito dall’articolo 400 del D. Lgs. 297/94, il punteggio totale per l’accesso alla prova orale “deve essere riscontrata dalla Commissione dopo l’espletamento di tutte e quattro le prove e non artificiosamente dopo le prime tre, ben potendo la quarta prova consentire di raggiungere la soglia dei 28/40” prevista dalla normativa a prescindere dal risultato parziale conseguito nelle prime tre prove.

Ancora una volta, dunque, il Collegio ha confermato quanto da sempre sostenuto dai legali Anief ribadendo, quindi, come sia “indubitabile che i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione del suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche e che l’Amministrazione ha illegittimamente alterato il principio esposto, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e altri dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime e il punteggio relativo, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa”.

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