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Diplomati magistrale: prime sentenze contro inserimento in GaE e GI dopo Adunanza Plenaria

Continua a tenere banco il caso dei diplomati magistrale. In seguito all’Adunanza Plenaria, arrivano le prime sentenze contro l’inserimento in GaE e GI.

Le prime sentenze sono del T.A.R. Lazio: con la pronuncia del 27 dicembre 2017 n. 12664 il tribunale si è espresso per il caso di una docente che impugnava il provvedimento adottato dall’USR di riferimento il quale non riconosceva il titolo in possesso della ricorrente come idoneo all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia (EEEE) e primaria (AAAA).

Ebbene il titolo in questione, un diploma linguistico, non costituiva il diploma magistrale “puro”. Ecco cosa dice il giudice sul punto, richiamando l’Adunanza Plenaria di dicembre 2017, il TAR Lazio, quando tratta la questione relativa alla seconda fascia della Graduatoria d’Istituto.

“La Sezione ha già più volte evidenziato, con decisioni da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (ex multis: Tar Lazio, sez. III bis, n. 10582/2016; nello stesso senso TAR Lombardia, Milano, 422/2016; TAR Firenze, n.122/2017), che il diploma linguistico sperimentale c.d. “Brocca” di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 non costituisce titolo di abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso infanzia e primaria sicchè il possesso di tale titolo non soltanto non integra titolo idoneo per l’inserimento in GAE o per la partecipazione al concorso indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 105/2016 ma, per gli stessi motivi, neppure può consentire l’inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di istituto, per la quale è richiesto il possesso di “specifica abilitazione” all’insegnamento (decisione, questa, che a maggior ragione deve essere confermata dopo la decisione adottata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11/2017, pubblicata il 20 dicembre 2017, anche con riferimento al diploma magistrale “puro” che, pur se conseguito entro l’anno 2001/2002, secondo l’A.P., non ha mai costituito titolo abilitativo all’insegnamento nella scuola materna ed elementare considerato che anche a tali docenti era richiesto di conseguire la necessaria abilitazione ai fini dell’insegnamento, anche con procedure speciali quali quella, precedente alla chiusura delle GAE, di cui al D.L. n. 97 del 2004)”.

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