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Dirigenti scolastici: Consiglio di Stato boccia l’ultimo corso-riservato

L’ordinanza 3008/17 rimette in Corte costituzionale la legge 107/15 e sospende il relativo decreto ministeriale. Sarebbero più di 3mila i docenti esclusi dall’ultima sanatoria che voleva evitare proprio la rinnovazione delle prove concorsuali contestate nel 2004 e 2011.

In principio il Miur ha bandito due concorsi per selezionare i dirigenti scolastici: il primo bandito nel 2004 e il secondo nel 2011. Il primo concorso bandito nel 2004 è subito oggetto di diversi contenziosi presso il Tribunale amministrativo che portano alla rinnovazione di alcune delle prove svolte; due anni dopo, nel 2006, a loro volta contestate. A distanza di tempo, il contenzioso continua nonostante sia approvata una legge nel 2010 e sia bandito un nuovo concorso nel 2011 che, a sua volta, è contestato al punto di costringere ancora il Parlamento a intervenire con l’introduzione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 13 luglio 2015: si autorizza una nuova sanatoria per tutti coloro che hanno un ricorso pendente avverso il Decreto che bandiva il concorso del 2004 o del 2006 – anche senza tener conto dell’esito provvisorio, e per chi ha vinto o è risultato idoneo al concorso di cui al DDG che bandiva il concorso 2011, ma le cui graduatorie di merito sono state annullate in sede giurisdizionale.

Sono, di fatto, esclusi tutti gli altri ricorrenti del concorso per Dirigenti Scolastici del 2011 a differenza di quelli del  2004. Alcuni di essi si rivolgono nuovamente al Tribunale amministrativo per impugnare il DM 499 del 20 luglio 2015 avverso l’esclusione dal corso riservato di 80 ore che, a seguito di una prova finale, conferma molti candidati nel ruolo di dirigente scolastico. Il Tar Lazio dà loro torto. Fin qui, la storia.

Ma la storia ha un epilogo inaspettato che rischia di trasformarsi, per il Miur, in un ennesimo melodramma all’italiana dopo che i giudici del Consiglio di Stato, nell’appello avverso la sentenza 8085/16, sollevano questione di legittimità costituzionale dell’intero corpo normativo (commi 87-90), per violazione degli artt. 2, 3, 51, 97, 117 della Costituzione e, in subordine, della singola norma (comma 88), che limita la sanatoria ai soli ricorrenti 2004 e non a quelli del 2011, per violazione dell’art. 3.

Per il Consiglio di Stato, infatti, nella prima ipotesi “sarebbe in tutto caducato il decreto attuativo qui impugnato (DM 499/15, nda), … e la procedura ulteriore più non esisterebbe”, quindi non avrebbero tutela né i vincitori del corso riservato né i ricorrenti. “Nel caso opposto in cui, invece, le norme in questione venissero, nella loro globalità, dichiarate conformi a Costituzione, dovrebbe, ad avviso di questo Giudice, essere esaminata la questione di legittimità ulteriore, sollevata in via di subordine, sulla quale in dettaglio più avanti”, con la conseguenza, se accolta, che i ricorrenti avverso il DDG 2011, che non hanno avuto una sentenza definitiva alla data di approvazione della legge 107 (13 luglio 2015), avrebbero maturato il diritto a partecipare a una nuova sessione suppletiva del corso riservato.

E considerato che vi sono quasi 2mila posti vacanti, potrebbero essere tutti assunti.

Alla luce, pertanto, dei rilievi evidenziati, lo studio legale dell’Anief ritiene opportuno invitare tutti i ricorrenti del 2011 (sia ricorrenti Anief, sia con altri studi legali) che non hanno avuto una sentenza definitiva entro i termini indicati, a costituirsi nel giudizio pendente presso la Consulta entro un mese dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza menzionata. Per aderire al ricorso, clicca qui. Scadenza 14 luglio 2017.

Per i giudici di Palazzo Spada, in prima istanza, il provvedimento legislativo contestato appare una legge provvedimento, una “di quelle leggi le quali incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto”, pertanto, da sottoporre “ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio.” Ogni procedura relativa a un concorso pubblico, infatti, deve essere aperta, di tipo comparativo, congrua con specifica necessità funzionale dell’amministrazione, ovvero rispondere a “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”. A loro volta, “le eccezioni alla regola del pubblico concorso devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto … procedure imparziali e obiettive di verifica dell’attività svolta, per la valutazione di idoneità ad altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione dei migliori”. Per il Collegio della VI Sezione, “nel caso di specie, i parametri appena delineati appaiono non rispettati … La procedura di cui alle norme in esame rappresenta all’evidenza un’eccezione alla regola del pubblico concorso, perché come si è detto è aperta soltanto a soggetti ben determinati, e non alla generalità degli aspiranti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire, e non è sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.” La norma violerebbe anche il principio comunitario secondo cui il legislatore nazionale non può intervenire “adottando una legge a contenuto interpretativo diretta ad influire su di un procedimento giurisdizionale in corso, senza che detto intervento normativo sia sorretto da motivi imperativi di interesse pubblico”.

In subordine, però, gli stessi giudici pongono al Giudice delle leggi una seconda questione, nel caso in cui l’intero corpus normativo sia ritenuto costituzionale: “per effetto delle norme in questione, i soggetti che hanno partecipato ai concorsi 2004 e 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale. Invece, i soggetti i quali hanno partecipato al concorso 2011 possono accedere alla procedura in questione, in sintesi, solo se abbiano superato le relative prove. La difesa dell’amministrazione, condivisa sul punto dal Giudice di primo grado, ha rilevato si tratta di situazioni verificatesi in epoche diverse, e quindi un maggior favore per quelle più risalenti sarebbe ragionevole e giustificato. Osserva però il Collegio in contrario che le esigenze di interesse pubblico indicate dalla legge, se si ritenessero valide, sarebbero identiche per entrambe le situazioni, e non appaiono graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca più o meno lontana nel tempo dell’altra.”
Quindi è necessario per tutti i ricorrenti avverso il DDG che ha bandito il Concorso a Dirigente Scolastico nel 2011, con sentenza non ancora definitiva, costituirsi in giudizio per chiedere un nuovo corso riservato. Per aderire al ricorso, clicca qui. Scadenza 14 luglio 2017.

I commi dell’art. 1 della legge 107/2015 sottoposti al vaglio della Consulta.

87. Al fine di tutelare le  esigenze  di  economicità  dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88,  con  decreto  del  Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da  emanare  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge, sono definite le modalità di svolgimento di un  corso  intensivo  di formazione   e   della   relativa   prova   scritta   finale,   volto all’immissione dei  soggetti  di  cui  al  comma  88  nei  ruoli  dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si  provvede,  rispettivamente,  nei  limiti  delle  risorse disponibili a  legislazione  vigente  e  a  valere  sulle  assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo  39  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:

a) i soggetti già vincitori  ovvero  utilmente  collocati  nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte  le  fasi di  procedure   concorsuali   successivamente   annullate   in   sede giurisdizionale, relative al concorso  per  esami  e  titoli  per  il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e  della  ricerca  13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie  speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza  favorevole  almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva, nell’ambito  del  contenzioso  riferito  ai  concorsi  per  dirigente scolastico   di   cui   al   decreto   direttoriale   del   Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22  novembre  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6  ottobre  2006,  ovvero  avverso  la  rinnovazione  della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto-legge 12  settembre 2013,  n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  e  successive modificazioni, nelle regioni  in  cui,  alla  data  di  adozione  del decreto di cui al comma 87 del presente  articolo,  sono  in  atto  i contenziosi relativi al concorso ordinario  per  il  reclutamento  di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale  del  Ministero dell’istruzione, dell’università e della  ricerca  13  luglio  2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del  15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli  esiti  dei  percorsi formativi di cui al medesimo comma 87.

90. Per le finalità di cui al  comma  87,  oltre  che  per  quelle connesse  alla  valorizzazione  di  esperienze   professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di  cui  al  comma  88, lettera a), che,  nell’anno  scolastico  2014/2015,  hanno  prestato servizio  con  contratti  di  dirigente  scolastico,  sostengono  una sessione speciale di esame consistente nell’espletamento di una prova orale sull’esperienza maturata,  anche  in  ordine  alla  valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati  i  rapporti  di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

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