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Graduatorie ad esaurimento: il problema dei docenti depennati

Tiene banco in questi giorni la questione relativa ai docenti depennati. Ci riferiamo a quegli insegnanti che non hanno rispettato le scadenze indicate dal Miur per richiedere l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento. Mancanza che ha prodotto la cancellazione dagli elenchi.

Non tutti i docenti depennati hanno la stessa storia, e ognuno di loro ha diversi motivi per il mancato aggiornamento.

Il Comitato Nazionale Docenti depennati per mancato aggiornamento spiega che: “Molte sono donne che hanno attraversato momenti terribili della loro vita: la perdita di un figlio, di una sorella, di un familiare; una separazione; un trasferimento; una o più malattie a lunga degenza; solitudine…potrei continuare all’infinito e molte di esse/i leggendo si riconosceranno, MA SEMPRE CONSAPEVOLI DI POTER REINSERIRSI.

Certo, ci sono docenti che hanno deciso di non aggiornare, permettendo ad altri di salire in graduatoria e semmai accedere al ruolo, ma, con stupore si sono ritrovati in seconda fascia condannati senza riserva alcuna.

Ad essi in tanti anni non è stata data la stessa possibilità e, mentre quei pochi ancora giacciono nel limbo delle sentenze del merito, dal 2014 ad oggi, palleggiati dal TAR al CdS, altri restano parcheggiati nelle gae senza poter partecipare alle fasi e consci che molti docenti hanno potuto partecipato alla procedura delle 100 province raggiungendo il ruolo. Ad essi è stata negata anche quest’opportunità. Ad infierire si aggiunge lo scioglimento del vincolo triennale, per cui i docenti che avevano scelto liberamente di permanere tre anni hanno avuto assegnazione provvisoria nella provincia di appartenenza, rallentando così le percentuali d’immissioni. Oggi insieme ai docenti precari in gae e ai Vincitori di concorso, entreranno in un altro inferno e sentiranno ancora di più il peso di un errore che errore non è.”

Il problema è cercare di risolvere la loro situazione, magari provando a rendere più rapide le sentenze di merito appese dal 2014 e di elaborare un piano per esaurire le Graduatorie ad esaurimento.

L’art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 prevede che l’interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento delle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalle graduatorie, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima graduatoria, su domanda da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l’interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

In questo senso, lasciano ben sperare le sentenze a favore del reinserimento dei depennati dalle gae per mancato aggiornamento da parte dei Tribunali del Lavoro, della Corte di Cassazione (Sentenza n. 28250-2017 del 27/11/ 2017), del CDS (CDS 3658/2014), dello stesso TAR (TAR 9821/2016 – TAR 9822/2016).

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