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Graduatorie III fascia ATA: le convocazioni dei supplenti

Cresce la curiosità per capire come saranno chiamati i candidati per la convocazione degli aspiranti supplenti delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA. Non solo: c’è bisogno di capire anche e soprattutto quale procedura sarà utilizzata dalle singole scuole

La prima certezza è che le istituzioni scolastiche devono per forza di cose utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti.

Il secondo passo è quello di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa.

Ciò significa che devono essere:
• totalmente inoccupati;
• parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’art. 4 del Regolamento supplenze ATA D.M. 430 del 2000;
• anche se occupati, se ricorre la situazione di cui all’ art. 7, comma 2 (Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.), del Regolamento supplenze ATA D.M. 430 del 2000;
• candidati di ruolo nella scuola statale, in grado di accettare supplenze in riferimento all’art. 59 del CCNL.

Ogni istituzione scolastica, nel momento in cui viene stipulato il contratto con il supplente e la presa di servizio, deve comunicare subito al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di acquisire a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.

Questo per le scuole è un passaggio obbligato, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizioni di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.

La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell’ attribuzione della supplenza deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.

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