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Immissioni in ruolo 2017/18: contratti part time per i neo assunti dal 1° settembre

Prosegue l’agosto caldissimo delle operazioni di immissioni in ruolo. I lavori fervono per gli Uffici Scolastici Regionali e provinciali che devono completare le operazioni prima dell’inizio dell’anno scolastico e sono impegnati nelle convocazioni degli aspiranti.

Le procedure di assunzione sono regolamentate dalle istruzioni operative trasmesse dal Miur in allegato alla nota del 27 giugno 2017, relative all’avvio dell’anno scolastico.

A proposito di queste istruzioni, particolarmente interessante è il punto A.15 che prevede la possibilità, per i neo assunti, di chiedere la stipula di un contratto part time:

“E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010.”

E’ bene tenere presente che la richiesta va fatta in sede di stipula del contratto. Ciò significa che la domanda deve essere inoltrata al dirigente scolastico della scuola in cui il neo assunto riceverà l’incarico triennale.

Ecco i punti salienti riguardanti la stipula di contratti a tempo parziale:

la trasformazione del rapporto di lavoro in part time è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata;
La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.
La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno e può essere organizzata:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale) ;

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana (non meno di 3 giorni), del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto) , come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61;

non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi di scuola di infanzia e primaria ove l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente;
gli insegnanti di scuola di infanzia non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l’unicità di insegnante per sezione; per quanto riguarda le sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore giornaliere è possibile prevedere l’applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento;
per i docenti di secondaria di primo e secondo grado , titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere raccordata alla possibilità di scindere il monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Si può essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato, con esclusione di quelle di materie letterarie, attesa la preponderanza di tale insegnamento rispetto all’orario complessivo;
nella scuola secondaria di II grado deve essere assicurata l’unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti;
i docenti di sostegno in part time non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola;

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