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Mobilità docenti 2017: domanda in scuola di titolarità

Riguardo il tema della mobilità docenti, in molti si stanno domandando in quali casi è possibile presentare domanda in scuola di titolarità. Infatti coloro i quali presenteranno domanda per il prossimo anno scolastico potranno trovarsi in due situazioni: essere titolari in una scuola o essere titolare in un ambito territoriale.

I docenti titolari in ambito con incarico triennale in una scuola, aspettano di capire se nella domanda di trasferimento, dovranno inserire preferenza nella scuola in cui sono in servizio con incarico triennale.

La risposta dovrebbe arrivare in seguito al confronto tra sindacati e MIUR nel tavolo di contrattazione. In attesa di conferme ufficiali, si ritiene che la decisione possa propendere verso il no a questa possibilità. Per questi docenti, infatti, la scuola di servizio con incarico triennale dovrebbe essere una “preferenza non esprimibile”. Si parte dal presupposto che questi docenti siano già inseriti nell’organico della scuola.

Per i docenti con titolarità su scuola, questa scuola, risulterà una “preferenza non esprimibile” nella domanda di trasferimento. A meno che non si rientri nel caso specifico in cui è possibile presentare domanda di mobilità anche nella scuola di titolarità.

E’ questo il caso di una domanda di trasferimento da sostegno a posto comune e viceversa o della domanda di passaggio di cattedra.

Infatti gli insegnanti che hanno superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno hanno la possibilità di chiedere trasferimento su posto comune anche nella scuola di titolarità. Questo infatti viene considerato un movimento verso un posto diverso da quello di titolarità. E viceversa.

Vale anche il discorso per cui chi ha superato l’anno di prova e dispone dell’abilitazione necessaria può presentare domanda di passaggio di cattedra per altra classe di concorso. Una situazione valida anche per la scuola di titolarità.

Le linee guida dicono che l’insegnante, nel momento in cui ottiene il movimento richiesto conserva la titolarità nella scuola. Ma la differenza sta nel fatto che modifica il tipo di posto o la classe di concorso di titolarità. La conseguenza è che l’insegnante così facendo perde il punteggio di continuità maturato nella scuola, pur conservando la titolarità.

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