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Mobilità insegnanti di sostegno: le regole da seguire

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La mobilità docenti è un tema che lascia spesso aperti molti interrogativi. Per gli insegnanti di sostegno è bene ricordare che il regolamento segue delle regole specifiche a seconda dei titoli necessari e ai vincoli temporali ai quali che i docenti devono rispettare.

In questo senso un chiarimento lo offre l’art.23 comma 4 dell’ipotesi di CCNI 2017/18. Vene spiegato che i posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio e specializzazione.

C’è poi il comma 7 che va oltre specificando come l’obbligo di permanenza quinquennale in questa tipologia di posto valga per:

“Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti”.

Si tratta di un obbligo di permanenza quinquennale su sostegno che non ha valore nel momento in cui siamo al cospetto di docenti soprannumerari trasferiti a domanda condizionata da posto comune a posto di sostegno. Ciò vuol dire che questa categoria di insegnanti conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V) dell’ipotesi di CCNI.

 

Parliamo sempre di personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni che richiede il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (punto II) e al personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni che desidera il rientro nel comune di precedente titolarità (punto V)

Importante tenere presente che quando si fa il calcolo del quinquennio bisogna considerare l’intercambiabilità nell’ambito di alcuni tipi di servizio: scuole speciali, posti di sostegno, scuole a indirizzo didattico differenziato. Come chiarisce il comma 7 del succitato art.23, infatti, “Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente comma.”

Calcolando il quinquennio, bisogna anche tenere in contro l’anno scolastico di riferimento e includere l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis.

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