Concorso scuola 2018: incertezza sui compensi dei commissari
8 Novembre 2017
Personale Ata: boom di domande presentate, segretarie in tilt
13 Novembre 2017

Riapertura Graduatorie ad esaurimento per diplomati magistrale: avviso ufficiale

Riportiamo dal sito della Giustizia Amministrativa l’avviso relativo all’Adunanza Plenaria del 15 novembre 2017. Ecco quale sarà la questione trattata.

Riapertura della riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per i possessori di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

La questione è stata rimessa dalla sez. VI con l’ ordinanza 29 gennaio 2016, n. 364

La spiegazione

“E’ stato affermato che illegittimamente l’Amministrazione non ha operato una ricostruzione  ex tunc  delle posizioni dei soggetti interessati, una volta riconosciuto il valore abilitante del titolo di studio dai medesimi posseduto, potendo discendere solo da tale riconoscimento la possibilità di presentare, in tal senso, domanda di aggiornamento delle graduatorie di cui trattasi.

Tali conclusioni appaiono dubbie e giustificano, ad avviso della Sezione, la sottoposizione della questione all’Adunanza plenaria.

La riconosciuta riapertura delle graduatorie ad esaurimento, infatti, appare priva di base normativa, nonostante le enunciate ragioni di equità e pari trattamento, in ipotesi idonee a giustificare un nuovo intervento del legislatore, ma non anche l’ampliamento delle ipotesi derogatorie in precedenza ricordate, previste in via eccezionale e di stretta interpretazione. Nella situazione in esame, peraltro, non si comprende perché il possesso di titolo abilitante – così definito espressamente  ex lege  (quanto meno dal 1998, in base al contenuto, sopra riportato, dell’art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 1998) e non certo frutto di interpretazione giurisprudenziale – sia stato fatto valere a tanti anni di distanza dal relativo conseguimento, senza alcun richiamo a pregressi titoli di servizio. Diversa sarebbe la situazione di chi fosse già stato iscritto nelle graduatorie di cui trattasi, con successiva esclusione per non avere presentato domanda di conferma in sede di aggiornamento, in base all’art. 1  bis , d.l. n. 97 del 2004, essendo la presenza nelle graduatorie condizionata all’espressa volontà di rimanervi; si è ritenuto, però, che la mancanza di tale volontà non potesse venire presunta, con conseguenze irreversibili.

Ha aggiunto la Sezione che la domanda degli attuali appellanti vada ben oltre, se intesa come indiscriminata rivendicazione della possibilità, per chiunque avesse avuto (ma a tempo debito) la possibilità di iscrizione nelle graduatorie – prima permanenti, poi ad esaurimento – di richiedere ed ottenere detta iscrizione in qualsiasi momento, anche a distanza di svariati anni e senza alcun riferimento a pur necessari titoli di servizio, che consentano di qualificare gli istanti come docenti precari e, solo in quanto tali, destinatari della complessa normativa in esame. Appare utile ribadire che l’inserimento in una graduatoria, destinata a consentire per mero scorrimento lo stabile ingresso nel ruolo docente, non dovrebbe prescindere da una seria ricognizione dell’esperienza maturata dai singoli interessati, di cui nel caso di specie non sono noti né l’attuale iscrizione nelle graduatorie di Istituto, né l’eventuale, ulteriore percorso formativo seguito dopo il conseguimento (in anni molto risalenti nel tempo) del diploma abilitante. Di certo inoltre, come ampiamente illustrato, la posizione dei meri possessori di tale diploma, se mai in precedenza iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle permanenti, sfugge alla disciplina normativa, dettata per la formazione e l’aggiornamento delle graduatorie stesse.”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

  • british school logo(19+ anni)
  • logo teens(11-19 anni)
  • kids logo (5-10 anni)
  • for school logo(formazione docenti)