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Riforma del reclutamento docenti: nuove prove del concorso scuola, anche per il sostegno

Con la nuova riforma del sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado cambia il meccanismo di immissione in ruolo. Al contrario del passato, non avviene subito dopo il concorso ma al termine del percorso FIT. La buona notizia è che si tratta di un percorso parzialmente retribuito.

Non cambia molto il percorso per i docenti di sostegno. Differente però le modalità del concorso, composto da una prova scritta aggiuntiva nell’ambito del concorso, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica. Nel corso del primo anno del percorso FIT, svolgeranno apposite attività formative nell’ambito del percorso FIT, svolgeranno supplenze, nel II e III anno del percorso FIT, supplenze su posti di sostegno.

Il concorso per aspiranti docenti di sostegno è stato studiato in modo che sia composto da tre prove scritte e una orale. Le prime due prove e l’orale sono uguali a quelle che svolgeranno i candidati concorrenti per posti comuni. Importante sapere che le prime due prove scritte e l’orale influiranno nell’attribuzione del punteggio per il 30%. Invece la prova aggiuntiva per il 70%.

Come spiega il decreto, la prova aggiuntiva per gli aspiranti mira a valutare le specifiche competenze in materia di pedagogia e didattica speciale e di inclusione ed “è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.”

“In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), la graduatoria di merito è compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all’articolo 6, comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste”.

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