Dirigenti scolastici: Consiglio di Stato boccia l’ultimo corso-riservato
30 Giugno 2017
Immissioni in ruolo, mancano docenti per alcune classi concorso: blocco GaE ha aggravato situazione
5 Luglio 2017

Supplenze, niente continuità didattica tra un anno e l’altro: novità per il sostegno

Gli insegnanti che hanno appena terminato il contratto per l’a.s. 2016/17 o che lo prolungheranno fino al 31 agosto 2017 in caso di cattedra vacante e disponibile, aspettano di sapere se nella normativa è prevista continuità didattica sulle supplenze.

Bisogna partire dal presupposto che la “continuità didattica” non è ben definita e dipende da diverse circostanze. Infatti i contratti dei supplenti finiscono nel giorno indicato dal contratto, senza clausola di rinnovo.

Se il Dirigente Scolastico quando inizia il nuovo anno scolastico ha ancora bisogno di riassegnare quella cattedra a supplenza, dovrebbe scorrere nuovamente la graduatoria. Ciò comporta che unicamente circostanze particolari potrebbero portarlo ad accettarla nuovamente.

Va infatti tenuto presente che i posti che nell’a.s. 2016/17 sono stati assegnati a supplenza, nel caso in cui siano vacanti e disponibili, devono prioritariamente essere messi a disposizioni delle operazioni relative ai docenti di ruolo. Il riferimento dunque è a mobilità, assunzioni a tempo indeterminato, assegnazioni provvisorie.

Inoltre bisogna tenere presente che alcuni di questi posti (15.100) sono stati trasformati in organico di diritto. Lo scopo è consentire le 52.000 immissioni in ruolo che saranno disposte ad agosto.

Ciò comporta che affinchè il posto vada ancora a supplenza non deve essere stato assegnato nè nella mobilità nè nei ruoli nè nelle assegnazioni provvisorie. Anche qualora il posto fosse di nuovo libero, bisognerebbe comunque scorrere nuovamente la graduatoria. Lo prevede il Regolamento delle supplenze (dm 131/20017), che regolamenta quali supplenze vanno assegnate da Graduatoria ad esaurimento e quali da graduatorie di istituto.

Diverso il discorso per le supplenze su sostegno. I docenti precari potranno essere riconfermati sul posto, con alcuni limiti e secondo particolari modalità. La novità è contenuta nel decreto relativo alle norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita entrato in vigore il 31 maggio 2017.

Se il posto occupato dal docente precario risulterà ancora libero per supplenza, su richiesta della famiglia, potranno essere proposti ulteriori contratti tempo determinato per l’a.s. scolastico successivo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

  • british school logo(19+ anni)
  • logo teens(11-19 anni)
  • kids logo (5-10 anni)
  • for school logo(formazione docenti)