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Supplenze oltre i 36 mesi di servizio: 11 precari ottengono risarcimento

I Giudici del Lavoro di Trento hanno ravvisato, infatti, non solo l’illegittimità di reiterati contratti a termine stipulati su posti vacanti e disponibili, ma anche tutti i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE, rilevando come l’amministrazione scolastica della Provincia Autonoma di Trento non abbia mai fornito alcuna “ragionevole giustificazione” circa la disparità di trattamento economico posta in essere a discapito degli insegnanti a tempo determinato.

Richiamando la giurisprudenza comunitaria, i giudici trentini hanno, dunque, reputato illegittime le norme interne che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e illegittimi gli innumerevoli contratti a termine stipulati con i ricorrenti, spesso senza soluzione di continuità, per sopperire a carenze di organico stabile e non transitorio. E’ sempre possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari. Anche i docenti già immessi in ruolo possono ricorrere per ottenere gli scatti di anzianità mai percepiti durante il precariato e per ottenere la ricostruzione integrale e immediata della carriera computando per intero il servizio pre-ruolo.

Il Tribunale del Lavoro di Trento, dunque, con undici distinte sentenze emanate in favore di altrettanti docenti precari, ha accolto le tesi degli avvocati e, richiamando la giurisprudenza comunitaria e nazionale già consolidata sul punto, ha condannato la Provincia Autonoma di Trento al risarcimento del danno da reiterazione abusiva di contratti a termine, quantificandolo in un totale di 26,5 mensilità per tutti i ricorrente che rivendicavano la stipula di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e alla corresponsione, in favore di ogni singolo ricorrente, “della somma spettante a titolo di aumenti stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva in favore dei docenti a tempo indeterminato e spettanti alla parte ricorrente in relazione ai periodi di servizio prestati a tempo determinato”, per un totale che supera i 50mila Euro “con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo”.

Per questi motivi, inoltre, l’amministrazione scolastica provinciale è stata condannata a corrispondere le spese di totale soccombenza, per un totale quantificabile in ulteriori 15mila Euro.

 

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