Il titolo della specializzazione di sostegno non è a cascata. Lo specifica il Miur con una nota datata 18 giugno 2014. Il Ministero dell’istruzione ha voluto fare chiarezza su un tema importante. Ciò significa che il titolo è valido unicamente per l’ordine di scuola per cui è conseguito.
Di conseguenza, per avere il titolo per gli altri ordini è necessario un’altra volta superare le selezioni e seguire il relativo corso. Ricordiamo che la specializzazione sul sostegno è direttamente collegata al grado di istruzione per la quale è stata conseguita.
Il Miur ha spiegato che:
“La specializzzione sul sostegno è direttamente correlata al grado di istruzione per la quale è stata conseguita. Pertanto, in caso di abilitazioni verticali a cascata, la specializzazione sul sostegno conseguita con i nuovi corsi attivati in base al dm 10 settembre 2010 n. 249 e la DM 30 settembre 2011 non vale in automatico per i tutti i gradi di scuola per cui si è abilitati.”
Una precisazione importante perchè chiarisce una volta per tutte il motivo per cui le selezioni e i posti sono assegnati per ordine di scuola. Quindi infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado.
Intanto viene anche reso noto il resoconto delle pubblicazioni degli USR degli elenchi dei candidati alle prove suppletive del concorso a cattedra 2016. Ricordiamo che il via sarà dato il prossimo aprile 2017.
Nel resoconto sono indicati i nominativi e le classi di concorso per le quali saranno indette. Stiamo parlando di prove suppletive alle quali potranno avere accesso unicamente i ricorrenti destinatari di provvedimento cautelare. L’importante è che figurino in questi elenchi.
Il riferimento è a
Il dubbio è ancora legato alla possibilità che i vincitori delle prove suppletive possano essere inseriti a pettine nelle attuali graduatorie di merito o in quelle che verranno rese note e breve.