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Concorso non abilitati con 3 anni di servizio 2018: tutte le info

Dopo il concorso per i docenti abilitati della scuola secondaria, è il turno degli altri due concorsi previsti per il 2018: parliamo del concorso riservato ai docenti non abilitati con 3 anni di servizio e del concorso ordinario per non abilitati, laureati e in possesso di 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche.

Il Concorso per non abilitati con 3 anni di servizio sarà composto da una prova scritta e una orale, che dà poi accesso al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), svolgendo il primo e il terzo anno. Superato il percorso FIT si accede al ruolo.

Per arrivare al ruolo è necessario esplicare il seguente percorso:

partecipazione a speciali sessioni concorsuali loro riservate;

svolgimento, nell’ambito del concorso, di una prova scritta, il cui obiettivo è di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta;

svolgimento, nell’ambito del concorso, di una prova orale di carattere didattico-metodologico;
accesso, dopo il superamento del concorso e per scorrimento della graduatoria di merito regionale, al primo anno del percorso FIT, al fine di acquisire il diploma di specializzazione;

esonero delle attività del secondo anno del percorso FIT e dall’acquisizione dei crediti previsti per il secondo e terzo anno;

svolgimento supplenze nel corso del terzo anno su posti vacanti nell’ambito territoriale di appartenenza.

Per il calcolo dei 3 anni di servizio è bene tenere presente che secondo l’articolo 489 – comma 1 –: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.

“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

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