Il Giudice del lavoro di Milano, infatti, non ha dubbi e, con una sentenza esemplare nella sua chiarezza, accoglie le tesi patrocinate con estrema perizia dai legali Anief rilevando come, da un’analisi della normativa di riferimento, la facoltà di chiedere il reinserimento in graduatoria deve essere consentita “non solo dopo il primo aggiornamento delle graduatorie trasformate “ad esaurimento”, ma altresì per gli aggiornamenti successivi (cfr. anche, nello stesso senso, C. App. Milano, ordinanza n. 389/15 del 3.8.15), essendo l’insieme della normativa volta a tutelare coloro che già erano iscritti nelle graduatorie e che erano stati in attesa di un posto di ruolo e non essendo, invece, statuita da alcuna norma primaria la “cancellazione definitiva” per l’ipotesi in cui, pur per diversi anni, l’interessato rimanesse inerte dopo l’esclusione dalla graduatoria per mancato aggiornamento”
I vari Decreti emanati dal Miur infatti, come rilevato in sentenza dal Giudice del Lavoro di Milano, “sono andati oltre l’attuazione della norma primaria, prevedendo che la permanenza nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, avvenga su domanda dell’interessato da presentarsi entro il termine indicato e stabilendo espressamente che “la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”, senza consentire alcuna possibilità di reinserimento successiva. Tali statuizioni sono, dunque, evidentemente, in contrasto con la norma primaria, dovendo, pertanto, essere disapplicate, a tutela del diritto di parte ricorrente derivante dall’articolo 1 della legge n. 143/04”.
Miur nuovamente e totalmente soccombente contro i legali Anief, dunque, con la declaratoria del diritto della docente al reinserimento nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento della provincia di interesse per il triennio 2014-2017 e la condanna del Ministero dell’Istruzione “a provvedere al reinserimento e ai relativi adempimenti per l’aggiornamento delle graduatorie con riferimento alla posizione della ricorrente”.